LICENZA DI PESCA E REGOLAMENTO E NORME PROVINCIA DI VICENZA

Disposizioni sulla Pesca nella Provincia di Vicenza
Libretto Provinciale contenente tutti i regolamenti per la pesca in Provincia di Vicenza, bacini compresi valido per l'anno 2012.
Disposizioniperleserciziodellapesca2012.
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Licenza di pesca

 

Per esercitare la pesca nelle acque della Regione Veneto è necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca, rilasciata dalla provincia di residenza in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali, nonché nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Veneto.

Per i residenti in Veneto la licenza di pesca dilettantistico-sportiva (tipo B) è costituita dall'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento.

I residenti in Provincia di Vicenza dovranno effettuare il versamento di € 22,72, (€ 4,54 per i minori tra i 14 e i 18 anni) sul c.c. n. 158303 intestato a Regione Veneto - Pesca Provincia di Vicenza - cc.rr. Servizio di Tesoreria - Cannaregio - 30121 Venezia.

Le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale devono essere esibite unitamente ad un valido documento di identità e hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo.

Tesserino Regionale

Nelle acque classificate salmonicole è necessario essere muniti del tesserino regionale rilasciato dalla provincia di residenza, avente validità annuale, nel quale il titolare deve indicare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito dai regolamenti provinciali.
Le province rilasciano il tesserino regionale ai pescatori residenti in altre regioni che ne facciano richiesta. Ciascun pescatore può essere in possesso di un solo tesserino regionale.
Il tesserino regionale può essere ottenuto, previo versamento dell'importo di 1,00 Euro, presso gli sportelli della Provincia, presso le associazioni dei pescatori e presso i negozi di articoli da pesca.

Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per minori e anziani

Per i minori compresi tra i quattordici e i diciotto anni di età, viene concessa una riduzione dell'ottanta per cento della tassa di concessione regionale. Le ricevute di versamento ridotto, effettuate prima del compimento del diciottesimo anno di età, hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo.

I minori di anni quattordici e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età, residenti in Veneto, possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva senza aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale purché muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per i residenti all'estero

  1. I cittadini italiani residenti all'estero possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva muniti dell'attestazione di versamento della tassa di concessione prevista per la licenza di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia.
  2. I pescatori stranieri residenti all'estero possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva se in possesso dell'attestazione di versamento della tassa di concessione per licenza di pesca di tipo D, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, con validità di mesi tre, da esibire unitamente a un documento di identità.

Sportelli della Provincia

Ufficio decentrato di Bassano del Grappa
Villa Fanzago - Viale XI febbraio 55
Tel. 0424 525827 / 526141 - Fax 0424 232233
dal lunedi al venerdi 8.30-12.30; martedi e giovedì 14.30-16.00.

Ufficio decentrato di Lonigo
Località Ippodromo - Via Cappelletto, n. 3/a
Tel. 0444 432021 Fax 0444 729180
dal lunedi al venerdi 9.00-12.30; martedi e giovedì 14.30-16.00.

Ufficio decentrato di Valdagno
(CCIAA) Via San Lorenzo, 2
Tel. 0445 402189 / 488763 - Fax 0445 489098
dal lunedi al venerdi 8.30-12.30; martedi e giovedì 14.30-16.00.

Ufficio decentrato di Schio
(CCIAA) Via Lago di Garda, 24
Tel. 0445 576161 / 577533 - Fax 0445 501808
dal lunedi al venerdi 8.30-12.30; martedi e giovedì 14.30-16.00.

Ufficio di Vicenza
Contrà SS Apostoli, 18
Tel 0444 908340 / 908369 - Fax 0444 908338
dal lunedi al venerdi 9.00-12.00; martedi e giovedì 16.00-17.30.

 

 

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Orario di Levata e Tramonto del sole

Ora astronomica dell'osservatorio di Brera
e modificato in relazione all'ora legale

Mese Giorno Levata Tramonto        
Mese Giorno Levata Tramonto

MARZO

1

15

7,02

6,36

18,10

18,29


GIUGNO   

1

15

5,38

5,34

21,04

21,13

(ora legale)
APRILE

1

15

7,04

6,38

19,51

20,09


LUGLIO

1

15

5,38

5,49

21,15

21,09


MAGGIO

1

15

6,12

5,53

20,30

20,47


AGOSTO

1

15

6,07

6,24

20,51

20,31

       
SETTEMBRE

1

15

6,44

7,01

20,01

19,35

 

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Norme per l'esercizio della pesca

REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA

L'esercizio della pesca è disciplinato:

  • dai Regi Decreti n. 1486 del 1914 e n. 1604 del 1931;
  • dalla Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19, che detta norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Veneto;
  • dal Regolamento Provinciale, previsto dall'art. 4 della Legge regionale summenzionata, riguardante l'uso degli attrezzi, delle esche e delle pasture nelle diverse zone;
  • dai Piani di Miglioramento della Pesca, previsti dall'art. 8 della Legge regionale che possono prevedere divieti o limitazioni all'esercizio della pesca e attraverso i quali si possono adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all'arricchimento della fauna ittica;
  • dalle disposizioni per l'esercizio della pesca all'interno delle acque in Concessione, proposte dai rispettivi Comitati di Gestione, per una peculiare tutela della fauna ittica.

 

Il pescatore dilettante e sportivo è tenuto alla conoscenza e al rispetto delle normative vigenti.
In questo opuscolo sono state riassunte le principale norme per l'esercizio della pesca nelle acque della provincia di Vicenza.

 

PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA

La pesca sportiva e dilettantistica è l'attività esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro.
I pescatori dilettanti o sportivi, muniti della licenza regionale di categoria "B", possono esercitare la pesca con i mezzi indicati nel regolamento provinciale.

In provincia di Vicenza è vietata ogni forma di pesca subacquea.
Nel restante territorio regionale, la pesca subacquea è consentita ai titolari di licenza di pesca di categoria "B", esclusivamente in apnea, dalla levata del sole al tramonto solo in alcune acque della zona B e marittime interne, o in alcune località del Lago di Garda, con le limitazioni previste dai regolamenti provinciali.

PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA ALL'INTERNO DI PROPRIETÀ PRIVATE

L'esercizio della pesca sportiva, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua esistenti all'interno di proprietà private non è soggetto alle disposizioni relative al possesso della licenza di pesca e del tesserino regionale, nonché a quelle relative alle misure minime e ai periodi di divieto di pesca.
L'autorizzazione alla gestione degli impianti viene rilasciata ai titolari dalla Provincia. In essa sono indicate le specie ittiche che possono formare oggetto di immissione.

CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

Agli effetti dell'esercizio della pesca, le acque pubbliche della provincia di Vicenza sono suddivise nelle seguenti zone:
Zona A, o zona salmonicola, che comprende le acque situate nel territorio a nord della linea di demarcazione che si identifica con la linea ferroviaria Milano-Venezia dal confine con la provincia di Verona sino alla intersecazione con la linea ferroviaria Vicenza-Treviso; dal cavalcaferrovia di Corso Padova a Vicenza, si prosegue lungo Viale della Pace sino all'incrocio con la Strada di Cà Balbi e lungo questa sino all'abitato di Lerino, in comune di Torri di Quartesolo, al bivio con la strada provinciale "Camisana" e da qui, lungo la stessa, sino al confine con la provincia di Padova.

Zona B, o zona ciprinicola, che comprende tutte le restanti acque del territorio provinciale.

Rientra nella zona A, pur scorrendo a valle della linea di demarcazione di cui sopra, il fiume Bacchiglione sino al ponte di Via dello Stadio a Vicenza.

Rientrano nella zona B, pur scorrendo a monte della linea di demarcazione le acque dei seguenti corsi d'acqua: Torrente Onte, dal ponte sito in località Valdimolino a valle, Torrente Valdiezza dal ponte sito in Via Tovazzi del comune di Monteviale a valle, Roggia Dioma dal ponte sito in Via Cà Nova in comune di Monteviale a valle, l'intero corso del Fiume Retrone.

AUTORIZZAZIONE ALLA PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA

Licenza di pesca di tipo B

Per esercitare la pesca sportiva nelle acque interne della Regione Veneto, è necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca rilasciata dalla Provincia di residenza in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali. Ferma restando la validità della licenza di pesca, la tassa annuale, ammontante a Euro 22,72, non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca. Le ricevute di versamento delle tasse annuali hanno validità dalla data indicata nella licenza di pesca fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento e devono essere allegate alla licenza.

Licenze di pesca per minori e anziani

Per i minori compresi tra i quattordici ed i diciotto anni di età la licenza di pesca viene concessa con una riduzione dell'ottanta per cento della tassa di concessione (Euro 4,54).
I minori di anni quattordici e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età possono esercitare la pesca purché muniti di autorizzazione rilasciata dalla Provincia di residenza.
I minori di anni quattordici, qualora esercitino la pesca nelle acque classificate salmonicole (zona A), devono essere accompagnati da un titolare di licenza.
I cittadini stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero possono esercitare la pesca se muniti dell'apposito permesso ottenuto presso le Province. Il permesso è soggetto alle tasse e soprattasse regionali, compreso il bollo, ed ha validità di tre mesi.

Tesserino regionale

Nelle acque classificate salmonicole (zona A), il pescatore dilettante deve essere munito anche del tesserino regionale di pesca, che ha validità annuale e che può essere ottenuto, previo versamento dell'importo corrispondente al costo del libretto stesso (per il corrente anno fissato in Euro 1,00) presso gli uffici della Provincia, presso i recapiti dei Concessionari o presso i negozi di articoli da pesca. In ciascun foglietto del tesserino, che è strettamente personale e non cedibile, dovrà essere preventivamente indicata la giornata di uscita e, immediatamente dopo la loro cattura, dovranno essere annotati i salmonidi e i timallidi catturati.
In calce a questa pubblicazione sono riportate le modalità per ottenere la licenza di pesca, le autorizzazioni e i tesserini regionali, nonché gli indirizzi e gli orari per il pubblico degli Uffici della Provincia.

DIVIETI E PERMESSI DI PESCA

È proibita la pesca con materiale esplodente, nonché con l'uso della corrente elettrica o comunque con sostanze atte, come mezzo diretto, a stordire e catturare la fauna acquatica. È vietato altresì raccogliere e commerciare il pesce così catturato.

È pure vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini d'acqua comunque in via di prosciugamento, naturale o artificiale.

Nelle acque interne è vietato l'uso di ecoscandagli, sonar e altri mezzi di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche.
È fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca, lungo le sponde dei corsi d'acqua e bacini lacustri.

TIPI DI PESCA VIETATI

È sempre vietato l'esercizio della pesca a strappo, con le mani, e con l'impiego di fonti luminose quando queste ultime siano adoperate per attirare i pesci.

È vietato abbandonare pesci, parti di pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi altro materiale, dentro e lungo le sponde dei corsi d'acqua e dei bacini lacustri.

Una volta raggiunto il massimo di 5 kg. di pesce o il numero massimo di salmonidi consentiti per ogni giornata di pesca, il pescatore non può continuare ad esercitare la pesca.

Nelle acque della zona A è fatto divieto di rilasciare i salmonidi di misura, ad esclusione di quelli catturati con esche artificiali munite di un solo dardo privo di ardiglione.
I concessionari potranno prevedere, nei propri regolamenti di concessione, divieti o limitazioni al rilascio di salmonidi anche se catturati con esche artificiali.

ZONE DI DIVIETO ASSOLUTO DI PESCA

È vietata la pesca da sopra i ponti aperti al pubblico transito autoveicolare.

È consentito esercitare la pesca sotto i ponti.

È vietato l'esercizio della pesca ad una distanza inferiore a metri 10, sia a monte che a valle, dalle scale di monta dei pesci e dalle macchine idrauliche in cui l'esercizio della pesca possa recare danno o creare situazione di pericolo.
Dette località dovranno essere opportunamente tabellate.

È vietato l'esercizio della pesca con bilancino e con gli attrezzi riservati esclusivamente al pescatore di professione, ad una distanza inferiore a metri 20 dai ponti, dalle scale di monta dei pesci, dai graticci e simili, e dai molini.
La distanza da osservare non riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore, ma anche quella dell'esca o dell'attrezzo in atto di pesca.

I piani di miglioramento e le disposizioni per l'esercizio della pesca nelle acque in concessione, possono prevedere delle zone di divieto di pesca, opportunamente tabellate.
Si rinvia alle trattazioni relative alle zone di riposo biologico e alle regolamentazioni delle concessioni di pesca.

USO DEL GUADINO

L'uso del guadino, con diametro massimo o lato massimo di cm 50, è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce già catturato. È consentito l'uso del guadino con lato massimo di cm. 110, esclusivamente nell'esercizio della pesca alle carpe (carp fishing) in zona B.

USO DI ESCHE E PASTURE

È consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali, escluse le uova di pesce o loro imitazioni, il sangue e le interiora di animali. È vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, col sangue, con interiora di animali, ovvero con qualsiasi altra sostanza atta a stordire il pesce.

Durante l'esercizio della pesca non è consentita la detenzione di esche naturali di cui ne sia vietato l'impiego.

Nelle acque della zona A è comunque vietata ogni forma di pasturazione ed è altresì vietata la pesca con larve di mosca carnaria o di altri ditteri, ad esclusione della larva di tipula (gatosh).
L'uso del pesciolino vivo o morto è consentito esclusivamente con l'impiego delle seguenti specie: Alborella (Avola) e Sanguinerola (Moreta o Salgarea), per quest'ultima ad eccezione del periodo in cui ne è vietata la pesca.
Oltre alle due specie soprarichiamate è consentito l'impiego della Scardola, del Triotto e del Vairone, esclusivamente nelle acque dei bacini imbriferi del Brenta e del Bacchiglione-Astichello-Tesina, nonché nelle altre acque classificate ciprinicole (zona B)

RIPOPOLAMENTI

È vietata l'immissione nelle acque interne di qualsiasi specie ittica senza l'autorizzazione della Provincia.

È fatto divieto di immettere Luccioperche, Siluri d'Europa e Carassi nelle acque interne pubbliche e nelle acque private in comunicazione diretta con le acque pubbliche. Sono invece consentiti l'immissione, il trasporto, il commercio e la detenzione del Pesce gatto (Ictalurus Melas) vivo di produzione nazionale, sempre previa autorizzazione della Provincia.

Si segnala, inoltre, che le immissioni di salmonidi, timallidi e esocidi possono essere effettuate soltanto con materiale proveniente da allevamenti dichiarati indenni da setticemia e da necrosi ematopoietica virale, oltre che accompagnate dal consueto certificato veterinario.

CATTURE CONSENTITE

Al pescatore dilettante-sportivo è consentita la cattura, per ogni giornata di pesca, di non più di Kg 5 di pesce, salvo il caso in cui tale limite venga superato dall'ultimo capo catturato.

Tale limitazione non si applica, alle seguenti specie: Siluro d'Europa, Carassio, Luccioperca e Abramide, le cui catture, inoltre, non possono essere reimmesse in acqua.

Fermo restando il limite di cui sopra, il pescatore può catturare al massimo, per ogni giornata di pesca, 5 capi di salmonidi sia in zona A (dove deve annotare ogni cattura sul tesserino regionale), sia in zona B (anche se, in questa zona, non è previsto l'obbligo di annotare le catture sul tesserino regionale, bensì sul segnacatture del Bacino per i fiumi Tesina, Retrone in comune di Creazzo e Brendola/Guà in comune di Lonigo).

La cattura del Temolo, nei bacini in cui ne viene consentita la pesca, deve essere computata ai fini della determinazione del limite previsto nel comma precedente per la specie salmonide.

Nel caso di cattura di salmonidi o timallidi sotto misura, il pescatore è tenuto a tagliare la lenza, senza strappare l'amo, qualora il medesimo sia innescato con esche naturali.

L'esercizio della pesca in zona "A"

La pesca per l'anno 2006 è consentita da domenica 5 marzo a domenica 24 settembre

Documentazione necessaria

Oltre alla licenza, al permesso o alla autorizzazione di pesca è necessario essere in possesso del tesserino regionale, sul quale deve essere annotata l'uscita, con segno indelebile, barrando la relativa casella prima di iniziare a pescare. Deve essere barrata la casella relativa al numero delle catture subito dopo ogni cattura di salmonide o timallide. Con le medesime modalità dovranno anche essere apposte le annotazioni sul tesserino dell'eventuale concessionario.

Periodi di divieto

Ferma restando la disciplina relativa alle epoche di divieto stabilite per le singole specie in tutte le acque della Regione, in zona A è previsto un periodo di divieto generale, intercorrente tra l'ultimo lunedì di settembre e il primo sabato di marzo, in cui è vietata ogni forma di pesca (ad eccezione di gare o manifestazioni autorizzate e durante il loro svolgimento);
In zona A la pesca non può essere esercitata in orario notturno, ossia da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole (in calce al presente libretto sono riportati gli orari di levata del sole e del tramonto) e nelle giornate di martedì e venerdì.

Mezzi consentiti

Il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza di tipo B o di autorizzazione, ovvero il pescatore di professione munito di licenza di pesca di tipo A, può esercitare la pesca in zona A con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

  1. una sola canna con o senza mulinello e un solo amo, che può terminare con un solo dardo. Nella pesca con esche artificiali è consentito l'impiego di imitazioni munite di due ami, anche con più dardi, purché facenti parte di un'unica esca;
  2. moschera o camolera, munita di un numero massimo di tre artificiali;
  3. coda di topo con un massimo di tre mosche artificiali.

Pesca alle anguille

È consentita la pesca notturna alle anguille fino alle ore 24,00, con un massimo di due canne con un solo amo ed esca dormiente, limitatamente alle seguenti località:

  1. fiume Bacchiglione dal ponte di Vivaro a valle (compreso il Canale Industriale);
  2. fiume Astichello dal ponte dei Carri di Monticello Conte Otto a valle;
  3. Torrente Astico dal ponte della S.S. n. 248 "Marosticana" a valle fino al ponte sull'Astico in località Lupia;
  4. Fiume Tesina dal ponte sul Tesina in comune di Bolzano Vicentino a valle fino al ponte di Marola in comune di Torri di Quartesolo.

Il pescatore che intende effettuare la pesca alle anguille deve annotare l'uscita sul tesserino regionale utilizzando la casella del pomeriggio.

L'ESERCIZIO DELLA PESCA IN ZONA "B"

Mezzi consentiti

In zona B, il pescatore sportivo e dilettante, munito di licenza di tipo B, può esercitare la pesca con i seguenti mezzi:

  1. Canna con o senza mulinello. È consentito l'uso di un massimo di tre canne, con non più di tre ami per ciascuna canna. Ogni pescatore non può occupare uno spazio complessivo superiore a 20 metri.
  2. Bilancino con lato massimo della rete che non deve superare 1,5 metri e con maglia non inferiore a mm. 20 (mm.10 per lato). L'attrezzo a rete bagnata non deve avere una sacca superiore a centimetri 40.
    L'attrezzo deve essere utilizzato esclusivamente da riva e non può essere abbinato né usato da opposte rive o da natante e ad una distanza inferiore a metri 20 da ponti, scale di monta, cascate, graticci. La distanza tra due bilancini contigui non deve essere inferiore a metri 20.
    L'uso del bilancino in provincia di Vicenza è consentito solo sui fiumi: Bacchiglione, Tesina, Ceresone, Liona e nel Canale Bisatto.
    L'uso del bilancino è vietato dal primo maggio al 30 giugno.
  3. Tirlindana con non più di tre esche.
  4. Coda di topo, con non più di tre mosche artificiali.
  5. Moschera o camolera, con non più di tre ami.

Periodi di divieto

Ferma restando la disciplina relativa alle epoche di divieto previste per le singole specie, in zona "B" si può pescare tutto l'anno, senza limitazioni di giornate o di orario.

Catture consentite

È sempre previsto il limite di 5 Kg di pescato giornaliero e di cinque salmonidi.

In zona B non è obbligatorio annotare l'uscita sul tesserino regionale.

Nelle acque della zona B è consentito l'uso della larva di mosca carnaria o di altri ditteri. Il pescatore dilettante-sportivo può detenere ed usare, per ogni giornata di pesca non più di un kg di larve di mosca carnaria e non più di due kg di altra pasturazione.

Nelle acque ciprinicole è vietato l'uso delle boilies e del mais, o suoi derivati, come esche o pasture dal 15 maggio al 30 giugno.

Limitatamente ai mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio e febbraio, per esercitare la pesca alle Trote iridee, nei fiumi Retrone in comune di Creazzo, Brendola e Guà in comune di Lonigo e Tesina in comune di Torri di Quartesolo, in concessione al Bacino Zona B, è necessario segnare le catture sull'apposito tesserino segnacatture, reperibile presso i negozi di articoli da pesca al costo di Euro 6,00. I soci dovranno provvedere ad annotare il numero del tesserino sull'attestazione del versamento della quota sociale.

GARE E RADUNI DI PESCA SPORTIVA

Le associazioni di pescatori dilettanti-sportivi, le associazioni concessionarie, nonché le sezioni pesca delle associazioni ricreative e del dopolavoro, possono essere autorizzate alla organizzazione di una manifestazione di pesca in zona A per ciascun anno.

Oltre alla manifestazione di pesca in zona A, le associazioni possono essere autorizzate, per ogni anno, alla organizzazione di una sola manifestazione in zona A, nel periodo di pesca chiusa, nei campi in cui è prevista tale deroga, e di una o più manifestazioni in zona B.

Le associazioni interessate, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le gare e le manifestazioni, devono presentare domanda alla Provincia, al fine di ottenere la prescritta autorizzazione.

Nelle gare o manifestazioni di pesca sportiva in zona A non vengono applicate, salvo diverso regolamento di gara, le limitazioni di catture massime consentite per ogni giornata di pesca (5 kg di pesce o 5 salmonidi). Devono essere rispettate, invece, le misure minime di cattura per specie e le epoche di divieto, previste dal presente regolamento. Devono essere immediatamente rilasciate eventuali catture di Trota Marmorata e di Temolo.
Fermo restando il divieto di reimmissione di eventuali catture di esemplari appartenenti alle seguenti specie: Abramide, Siluro d'Europa e Carassio, nel corso di gare o manifestazioni di pesca organizzate nei campi di gara posti in zona B è fatto obbligo di provvedere alla reimmissione del pesce catturato al termine delle operazioni di pesatura, ad eccezione delle Alborelle.
I concorrenti ammessi alle gare e manifestazioni regolarmente autorizzate devono essere muniti di licenza di pesca, ma possono partecipare alle medesime anche se sono privi del tesserino regionale o del permesso del concessionario, ove richiesto, e omettendone le annotazioni previste.

Gli organizzatori delle gare o delle manifestazioni di pesca sportiva in zona A, prima dell'effettuazione delle stesse, sono tenuti alla immissione di un quantitativo di trote corrispondente ad almeno un Kg per ogni partecipante iscritto. Specie e quantità, se superiori al limite minimo di cui viene consentita l'immissione, saranno indicate nell'autorizzazione allo svolgimento della gara o manifestazione di pesca. Qualità e stato sanitario del materiale ittico devono essere certificati dalla competente autorità.

I tratti dei corsi d'acqua in cui si svolgono le gare o le manifestazioni, denominati "campo gara", possono essere chiusi alla libera pesca a partire dalle ore 12,00 del giorno precedente lo svolgimento della gara o manifestazione e fino a un'ora dopo il termine della/o stesso.
Gli organizzatori della gara o manifestazione devono delimitare i tratti idrici a loro concessi con tabelle recanti la scritta: "Gara di pesca autorizzata" ovvero "Manifestazione di pesca sportiva divieto di pesca dalle ore ....... del giorno... alle ore ... del giorno...".

Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a terzi durante lo svolgimento della gara o raduno, nonché della pulizia del campo di gara.

CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA

La legge regionale prevede che la Provincia possa rilasciare concessioni di pesca ad enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla Federazione del CONI. La concessione deve essere assentita di norma per zone omogenee, individuate dalla Carta Ittica. La durata della Concessione e gli obblighi del concessionario sono fissati nel disciplinare di concessione e la Provincia approva lo Statuto tipo delle associazioni concessionarie.
La Provincia di Vicenza, con deliberazione consiliare del 25 novembre 1999, ha delineato la nuova configurazione territoriale delle concessioni. Il territorio della Provincia è stato suddiviso in 5 bacini di cui i 4 seguenti in zona A (Bacino Astico-Leogra, Bacino Brenta, Bacino Agno e Chiampo e Bacino Bacchiglione, Astichello e Tesina) e uno in zona B (Bacino di pesca Zona B).

Per esercitare la pesca nelle acque oggetto di concessione, il pescatore deve essere socio della associazione concessionaria oppure deve munirsi del permesso del concessionario.
Nelle pagine dedicate alle concessioni sono indicati i recapiti e le modalità per associarsi o per poter acquisire i permessi giornalieri che potranno essere distribuiti dopo il primo maggio.

I permessi o le tessere devono essere restituiti alla fine dell'anno al concessionario, debitamente compilati, al fine di poter disporre dei dati necessari alla valutazione dell'andamento della stagione di pesca, delle catture e delle uscite effettuate.
Il minore di anni 10, non iscritto alla associazione concessionaria, purché in possesso dei regolari documenti per l'esercizio della pesca (licenza o autorizzazione di pesca e tesserino regionale), può esercitare la pesca se accompagnato da un pescatore socio.
Ciascun socio può accompagnare al massimo un minore per volta che potrà pescare contemporaneamente al socio (quindi con una canna ciascuno) fino alla cattura del penultimo salmonide consentito al socio per quella giornata (fino al secondo o al quarto), dopodiché potranno continuare ad esercitare la pesca o il minore o il socio accompagnatore (quindi usando una sola canna da pesca). Le catture effettuate dal minore di anni 10 vanno annotate sul tesserino regionale dello stesso e sulla tessera associativa del socio accompagnatore. Cumulativamente, non possono superare quelle consentite al socio per quella uscita.

Disposizioni per l'esercizio della pesca nelle acque in concessione

I Piani di miglioramento della pesca possono prevedere una disciplina per l'esercizio della pesca nelle acque della Provincia o nelle Concessioni più restrittiva rispetto alle normative statali e regionali in materia, finalizzata alla maggior tutela delle specie tipiche.

In particolare si possono prevedere restrizioni relative a:

  • epoca, orario e giornate di pesca, suddividendole anche in mezze giornate;
  • numero di catture, misure minime del pescato e specie su cui può essere esercitata la pesca;
  • mezzi ed esche consentite.

Le più importanti disposizioni in proposito sono indicate nelle pagine che seguono, oppure cliccando sulle aree colorate della Mappa del Pescatore, puoi trovare il regolamento del Bacino di pesca interessato

CONCESSIONE ASTICO LEOGRA

Mappa concessione Astico/Leogra

Del: 05/03/2008

Sotto trovate gli allegati

 

 

BACINO IMBRIFERO DEL BRENTA

Mappa concessione Brenta

Del: 05/03/2008

Sotto trovate gli allegati

 

CONCESSIONE AGNO-CHIAMPO

Mappa concessione Agno/Chiampo

Del: 05/03/2008

Sotto trovate gli allegati 

 

CONCESSIONE BACCHIGLIONE ASTICHELLO TESINA

Mappa concessione Bacchiglione/Astichello/Tesina

Del: 05/03/2008

Sotto trovate gli allegati

 

CONCESSIONE "ZONA B"

Mappa concessione Zona B

Del: 05/03/2008

Sotto trovate gli allegati

 

ACQUE LIBERE

Sono libere da vincoli di concessione le acque scorrenti in zona "A" relative ai seguenti corsi d'acqua:

  1. Torrente Chiampo: dal ponte della stazione di Chiampo a valle;
  2. Torrente Agno: dal Ponte Nori di Valdagno a valle;
  3. Torrente Leogra : dalla località Ponte d'Oro a valle;
  4. Torrente Timonchio: dal ponte di Pierelli - Trentin a Schio a valle;
  5. Torrente Livergone;
  6. Torrente Astico: a valle della diga di Piovene Rocchette fino all'inizio della Concessione in località Calappi (comune di Chiuppano);
  7. Canale Mordini: nel tratto che scorre in comune di Sarcedo;
  8. Torrente Chiavone Bianco: dal ponte S.Fortunato, in comune di Fara Vicentino a valle;
  9. Torrente Laverda;
  10. Torrente Astico e i canali derivati posti a valle della strada provinciale Gasparona Vecchia sino all'inizio della Concessione del "Tesina";
  11. Fiume Tesina: dal ponte di Bolzano Vicentino al vecchio ponte sulla SS. Vicenza-Treviso;
  12. Roggia Tribolo: dalla vecchia S.S. n. 53 Vicenza Treviso a valle;
  13. Roggia Seriola, torrente Orolo: nei tratti scorrenti ad ovest della SS Vicenza-Thiene;
  14. Rogge Balbi, Moranda e Contessa;
  15. Fiume Brenta:
    • il tratto compreso tra l'uscita a Nord della Galleria della Lupa sulla linea ferroviaria Venezia - Trento e la località della Grottella (ex Bar al Pescatore);
    • il tratto compreso tra il pilone dell'elettrodotto a monte del ponte della Friola fino alla altezza del Campo Sportivo Vecchio in comune di Cartigliano;
  16. Rogge Trona e Michela: dalla strada provinciale della Friola a valle fino al confine con la provincia di Padova;
  17. Canale Rezzonico: in comune di Pozzoleone;
  18. Torrente Longhella: dalla sorgente fino al ponte sulla strada Nove - Bassano;
  19. Roggia Maestra: a valle dell'attraversamento della linea ferroviaria Vicenza-Schio nell'abitato di Schio (nei pressi dello stabilimento De Pretto);
  20. Roggia Thiene: dalla S.S. n. 350 (Schio-Piovene Rocchette) a valle


 

Nelle acque sopraindicate valgono le norme previste dalla Legge Regionale, dal regolamento provinciale per la disciplina della pesca e dai piani di miglioramento.

Bandite di pesca:

  • Roggia Contessa: dalla Via Segavecchia (peschiere) a valle fino al Ponte di Via Nodari.
  • Chiavone Nero: dalle sorgenti di entrambi i rami fino al ponte di Molinari in Via Zabarella a Breganze.

Zona No Kill: Nel Torrente Restena è riservata la pesca con la coda di topo, con mosca montata su un amo con un solo dardo privo di ardiglione ed è obbligatorio rimettere in acqua il pesce pescato usando tutte le precauzioni per evitare danni al pesce stesso.

 

Fonte: Provincia di Vicenza

 

 

 

 

 

 

 

Bacino Agno Chiampo
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Bacino Astico Leogra
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Bacino Bacchiglione Astichello Tesina
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Bacino Brenta
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Bacino B
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Le taglie minime ed epoche di divieto

 

La vigente normativa prevede delle lunghezze minime che gli animali acquatici devono aver raggiunto perché la pesca non ne sia vietata. Tali lunghezze vanno misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale e, quella del gambero, dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda).
La legge prevede pure epoche in cui è proibita la pesca alle singole specie.

SPECIE MISURA MINIMA IN CENTIMETRI EPOCA DI DIVIETO
Trota di lago

Trota marmorata

Trota fario

Salmerino alpino
30

vietata

20

22
dall'ultimo lunedì di settembre
al primo sabato di marzo
Trota iridea 20 non è prevista epoca di divieto
Temolo 30* dall'ultimo lunedì di settembre al 31 maggio (*)
Persico Reale 20 dal primo di aprile al 31 maggio
Tinca 25 dal 15 maggio al 30 giugno
Carpa 30 dal 15 maggio al 30 giugno
Anguilla 40 non è prevista epoca di divieto
Barbo, Cavedano, Savetta e Pigo 20 non è prevista epoca di divieto
Gambero di fiume 10 dall'1 ottobre al 30 giugno
Luccio 60* dal 1 gennaio al 31 marzo
Sanguinerola - dal primo maggio al 30 giugno
Scazzone - dal primo marzo al 30 aprile

E' sempre vietata la cattura del Barbo Canino, della Trota Marmorata e dello Storione.
In caso di cattura di Storione devono essere segnalate all'Ufficio Pesca la località, la specie e la lunghezza del capo catturato.

(*) N.B.: Le misure e le epoche indicate in tabella per il TEMOLO, la TROTA MARMORATA, la TROTA FARIO, il LUCCIO e il PERSICO REALE sono previste dal regolamento provinciale. Tuttavia, i piani di miglioramento della pesca prevedono anche le seguenti norme di salvaguardia del Temolo, della Trota Marmorata, del Luccio e del Persico Reale:

La cattura del Temolo è proibita nelle acque della provincia di Vicenza, ad eccezione delle acque:

  • in concessione al Bacino Brenta dove può essere pescato, limitatamente ad un capo giornaliero e con un massimo di tre capi per l'intera stagione, con misura minima cm 40 e con misura minima di cm. 45 nelle zone Trofeo.
  • in concessione al Bacino Astico e Leogra dove può essere pescato, limitatamente ad un capo giornaliero e con un massimo di tre capi per l'intera stagione, con misura minima cm 30.

La cattura della Trota marmorata è vietata nelle acque della provincia. Nelle acque in concessione al Bacino Brenta è vietata anche la cattura dell'ibrido (incrocio tra Marmorata e Fario).

La cattura del Luccio è consentita nel limite di due capi giornalieri, con misura minima cm. 60, eccezion fatta per le seguenti acque in cui non è possibile trattenere alcuna cattura:

  • Lago di Fimon;
  • Fiume Tesina: dalla briglia a monte del ponte di Torri di Quartesolo alla confluenza con il Bacchiglione;
  • Rogge Poletto e Casalina in comune di Creazzo;
  • Scolo Liona: dal ponte di San Germano al ponte di Sossano;
  • Scolo Siron: dalle sorgenti alla confluenza con lo scolo Seonega;
  • Scolo Alonte: da ponte Piero a Cagnano fino al Ponte Morello di Noventa Vicentina.

La misura minima del Persico Reale è di cm. 20 anche nel Lago di Fimon.